IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 489; 
  Vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 29 dicembre 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e per gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il presente  regolamento  definisce  le  condizioni  di  polizia
sanitaria applicabili agli scambi di ovini e di caprini. 
 
          AVVERTENZA:
             Per  ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle
          note al presente decreto, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,
          del   regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
          disposizioni  sulla  promulgazione   delle   leggi,   sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.